Call Center: 02.03.17 scadenza obblighi di comunicazione

Articolo header

2 marzo 2017 scade il termine per l'adempimento degli obblighi di comunicazione – Attività di call center

Sulla base della Legge di bilancio 2016, il Garante per la Protezione dei Dati Personali, in data 28 febbraio 2017, ha pubblicato una nota informativa recante le “Nuove disposizioni normative concernenti le attività di call center”, ossia una ridefinizione degli adempimenti e delle misure a cui sono soggetti gli operatori economici che svolgono attività di call center, nonché soggetti terzi affidatari dei servizi di call center, previsti dal Provvedimento del 2013.

Chi sono i soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione?

Gli obblighi comunicativi sono previsti in capo a qualunque operatore economico che decida di localizzare o abbia localizzato, anche mediante affidamento a terzi, l’attività di call center fuori dal territorio nazionale in un Paese non membro dell’Unione europea.

Come adempiere all'obbligo di comunicazione?

Il Garante ha messo a disposizione due nuovi modelli, aggiornati sulla base della modifica legislativa: Non dovranno formare oggetto di comunicazione all'Autorità Garante le numerazione telefoniche messe a disposizioni del pubblico e utilizzate nell'attività di delocalizzazione di call center.

Quando adempiere all'obbligo di comunicazione?

L’operatore economico che, successivamente all’entrata in vigore della L. 232/2016 intenda localizzare, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center fuori dal territorio nazionale in un Paese che non è membro dell'Unione europea, deve darne comunicazione, almeno trenta giorni prima del trasferimento al Ministero del Lavoro, all’Ispettorato del Lavoro e al Garante Privacy. Gli operatori economici che antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 232/2016 hanno localizzato, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center fuori dal territorio nazionale in un Paese che non è membro dell'Unione europea, devono darne comunicazione al Ministero del Lavoro, all'Ispettorato del Lavoro e al Garante Privacy, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore.

Sanzioni

L’operatore che, successivamente all'entrata in vigore della legge, decide di delocalizzare i call center extra UE, in caso di omessa o tardiva comunicazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva. L’operatore che alla data in vigore della legge abbia già delocalizzato i call center extra UE e non adempia alla comunicazione alle Autorità entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge è soggetto alla sanzione è amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun giorno di ritardo.

Entrata in vigore della legge: 01.01.2017

Fonte: www.garanteprivacy.it
Other news
Icona

AI Act: main contents of the agreement

On February 2, 2024, the European Council approved a regulation called the AI Act, which establishes common rules on the use of artificial intelligence in [...]